Pubblicato il "Decreto Liquidità"

14 apr 2020

CIRCOLARI
SCRITTO DA: Studio Guidotti & Associati Dottori Commercialisti e Avvocati
Nella notte è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 23 dell'8 aprile 2020 "Decreto Liquidità"
Nella notte è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 23 dell'8 aprile 2020 "Decreto Liquidità". Si riporta, di seguito, una sintesi delle misure ritenute maggiormente significative, nei prossimi giorni vi verranno forniti approfondimenti sugli interventi più importanti, in primis sull'accesso al credito:

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Premesso che i prestiti garantiti non sono ancora operativi, occorre ancora l’autorizzazione della Ue, l’aggiornamento di alcune procedure interne di banche e Sace e l’aggiornamento della piattaforma informatica del Fondo di garanzia.

CANALE SACE: le Imprese con meno di 5000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia. L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda e, per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

FONDO DI GARANZIA: il decreto potenzia anche il Fondo di Garanzia PMI. In questo caso la garanzia di base sarà del 90%, per importo massimo garantito di 5 milioni di euro. I finanziamenti avranno durata massima di 6 anni con un importo limitato. Si sale al 100% per finanziamenti fino a 25mila euro, e comunque entro il 25% dei ricavi, destinati non solo alle imprese fino a 499 dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi. Per questa categoria di prestiti non c'è valutazione del merito di credito, basta un'autocertificazione sui ricavi. La restituzione è in sei anni con inizio del rimborso del rimborso non prima di due anni.

Imprese con ricavi fino a 3,2 milioni, sempre con il Fondo di garanzia è prevista una garanzia al 90% che può arrivare al 100% se l'ulteriore 10% è garantito dai consorzi fidi privati (Confidi). In questo caso possono accedere al finanziamento solo imprese, fino a 499 dipendenti, che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni. E comunque entro il 25% del fatturato, quindi entro un prestito di 800mila euro. Serve un'autocertificazione che attesti i danni da Covid 19.

Per tutte le operazioni del Fondo, fino al termine del 2020, l'accesso è gratuito. Per i prestiti fino a 25mila euro è comunque previsto un tasso di interesse, anche se basso, rapporto al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%). Nel caso della seconda categoria, per aziende fino a 3,2 milioni di ricavi, il testo non prevede invece un cap cioè un tasso minimo ne' una durata massima del rimborso prefissata.

SOSPENSIONI DI VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Sono sospesi i versamenti relativi all'IVA, alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria per imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato e/o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019: in tal caso i termini sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020.

Per i medesimi soggetti ma con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019, la stessa sospensione si applica se hanno subito una diminuzione del fatturato e/o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

La stessa sospensione si applica ai soggetti che hanno iniziato un’attività di impresa o arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in rate mensili (max 5) da giugno 2020.

La sospensione dei versamenti IVA si applica per i mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume di ricavi e compensi, ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nella provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che abbiano subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. I versamenti sospesi vanno versati entro il 30 giugno, in unica soluzione o mediante il versamento di cinque rate mensili.

Con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei suddetti parametri, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019, è previsto il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per beneficiare della sospensione i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta. Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto vanno versate in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o in rate mensili (max 5) da luglio 2020 (in luogo di maggio 2020)

VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PA

I versamenti nei confronti della PA in scadenza il 16 marzo 2020 e prorogati al 20 marzo 2020 sono validi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO

Le sanzioni e interessi previsti in caso di insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il 2020 non si applicano se l’importo versato è pari o superiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso

RITENUTE SU APPALTI, SUBAPPALTI E SIMILI

I certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29 febbraio 2020, che esonerano il committente dal controllo del corretto versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte delle imprese appaltatrici, sono validi fino al 30 giugno 2020

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini previsti per:

- trasferimento della residenza e altri adempimenti per l'agevolazione prima casa;

- riacquisto della prima casa per il riconoscimento del credito d'imposta.

DIVIDENDI CORRISPOSTI A SOCIETA’ SEMPLICI

Il regime di tassazione ridotta per i dividendi corrisposti a società semplici si applica anche a quelli corrisposti da società ed enti IRES non residenti.

Se i soci della società semplice che percepiscono i dividendi sono:

- enti pubblici e privati residenti diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, il dividendo è tassato per intero;

- non residenti, il dividendo è tassato con ritenuta del 26%.

Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CU

Per il 2020:

- il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le CU relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, è prorogato al 30 aprile 2020 (dal 31 marzo 2020);

- le sanzioni per la tardiva trasmissione delle CU all’AE non si applicano se le CU sono trasmesse entro il 30 aprile 2020.

BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

- se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre è inferiore a € 250, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre;

- se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre è inferiore complessivamente a € 250, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre.

PROCESSO TRIBUTARIO

Gli enti impositori, gli agenti della riscossione, i soggetti iscritti nell'albo per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.

In caso di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato, la sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite PEC, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio.

La sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 di tutti i termini processuali è prorogata fino all’11 maggio 2020 e si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.

CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Per incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro si applica anche per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

È pari al 50% delle spese sostenute e documentate fino a un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario.

Con DM sono stabilite le modalità di applicazione e fruizione del credito.

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